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Normativa

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

  1. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’INTERMEDIARIO
    1. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
  2. COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO
    1. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all’Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nell’intestazione e nella SEZIONE I del presente documento.
    2. Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all’Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.
      1. N.B. un “reclamo” è una dichiarazione d’insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
    3. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

 

  1. COME RICORRERE ALL’ARBITRO ASSICURATIVO
    1. Il Contraente può
    2. presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
    3. oppure
    4. presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete NET cui l’intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
    5. avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

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Per questioni attinenti alla trasparenza informativa di cui ai prodotti finanziari assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), l’esponente che non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB[1] – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 – 00198 ROMA fax 068416703 – 068417707 o Via Broletto, 7 – 20121 MILANO oppure via e-mail PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.

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Per questioni attinenti alla partecipazione ai Fondi Pensionistici Complementari di cui al ramo VI il reclamante, che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, P.za Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA fax 0669506304 –oppure via e-mail PEC protocollo@pec.covip.it

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L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L’Intermediario, a tal fine, è tenuto a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

I contratti di assicurazione sono proposti in nome e per conto delle seguenti Compagnie di Assicurazione, con le quali è stato stipulato apposito contratto di Agenzia in gestione libera:

  • Assimoco Spa e Assimoco Vita Spa, con sede in Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano, www.assimoco.it
  • Arag SE, con sede in Viale del Commercio 59, 37135 Verona, www.arag.it
  • VH Italia Assicurazioni (Vereinigte Hagelversicherung VVag,), sede secondaria Italia, in Viale del Commercio 47, 37135 Verona, www.vh-italia.it

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